lunedì, 21 maggio 2012 03:28
Il Comune
Home
Il Sindaco
La Giunta Comunale
Il Consiglio Comunale
Le Consulte
Strutture Aperte
Il Comune per ...
I Minori
Gli Anziani
La Famiglia
I Disabili
Chi cerca lavoro
Asilo Castelvecchio
Conoscere il Comune
La Storia
Dove Siamo
Galleria Fotografica
Le Associazioni
Strutture Ricettive
In Comune
Organigramma
Segretario Comunale
Segreteria
Servizi Demografici
Servizi Sociali
Polizia Municipale
Contabilità-Finanza
Settore Tecnico
Trasparenza
Tassi Assenza
Codice Disciplinare
Contrattazione integrativa
Società Partecipate
Tempestività Pagamenti
Piani Regolatori
Dati Dirigenti
Servizi On Line
Tabelle Tributi
Delibere
Modulistica
Regolamenti
Albo Pretorio
Assenze
Biblioteca comunale online
Pubblicazioni di Matrimonio
Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) Stampa E-mail
Il regolamento che disciplina l'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) è stato approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.35 del 25/07/2003.

SOGGETTI TENUTI A PAGARE L'I.C.I.
Sono soggetti all'I.C.I. i proprietari di immobili, ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno solare di proprietà o titolarità dei diritti suddetti.
Il mese è computato per intero se il possesso si e' protratto per almeno 15 giorni.
BENI IMMOBILI SOGGETTI ALL'I.C.I.
Sono soggetti all’I.C.I. gli immobili siti nel territorio del Comune di Monte Porzio ed in particolare i fabbricati, le aree fabbricabili, cosi’ come definiti dalle norme istitutive dell’imposta.
Per fabbricato si intende l’unita’ immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce la pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione e’ soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, alla data in cui e’ comunque utilizzato.
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita’ effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennita’ di espropriazione per pubblica utilita’.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita’ a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attivita’ dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il Comune su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio e’ fabbricabile in base ai criteri sopra stabiliti
COME SI CALCOLA L'I.C.I.
L'imposta annua si calcola applicando l'aliquota, al valore degli immobili:
- per i fabbricati il valore e' costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per:
a.. - 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A,B e C, con esclusione delle categorie A10 e C1)
b. 140 per gli immobili di cat. B
c.. - 50 per uffici, studi privati e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria catastale A10) e gruppo catastale D, ad eccezione, per quest'ultimo gruppo, di quelli non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese, per i quali il valore è determinato rivalutando con appositi coefficienti, i valori risultanti dalle scritture contabili.
d.. - 34 per negozi e botteghe (categoria catastale C1).
e.. - per le aree fabbricabili il valore e' quello venale in comune commercio al 1^ gennaio dell'anno d'imposta . .

La Giunta Comunale stabilisce annualmente il valore unitario da prendere a base per determinare l'imponibile ai fini ICI di tutte le aree fabbricabili insistenti nel territorio comunale, in mancanza sono confermati quelli dell'anno precedente. I proprietari di aree fabbricabili dovranno, al fine di non incorrere nell'applicazione di sanzioni od interessi, calcolare gli imponibili di dette aree utilizzando scrupolosamente i valori unitari come sopra determinati dei quali possono prenderne visione seguendo questo link
- I terreni agricoli sono esenti
ALIQUOTE:
ESENZIONE I.C.I. PRIMA CASA (Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93):
A decorrere dall’anno 2008 e’ esclusa dall’I.C.I., ad eccezione degli immobili di Cat. A1, A8 e A9
a.. - le unita' immobiliari adibite ad abitazioni di residenza risultanti anagraficamente (1^casa), delle persone fisiche, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
b.. - le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili riconosciuti come tali dalla competente autorita' sanitaria, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' immobiliare non risulti locata.
c.. le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale ed affini fino al secondo grado che l'utilizzano come abitazione principale. La concessione in uso gratuito e il vincolo di parentela si rilevano dall'autocertificazione presentata dal concedente ai sensi del DPR n. 445/2000, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata per il 2008 entro il termine prevista per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
d.. le pertinenze (garage, box, posto auto, cantina ecc.) ecc.) classificata o classificabile C02 - C06 - C07, utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, indipendentemente dal loro numero e tipologia catastale;

Aliquota del 6 per mille:
· per le unita’ immobiliari di cui ai punti precedenti di categoria catastale A1 –A8-A9 e relative pertinenze esclusi dall’esenzione ICI dal Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93

Aliquota ordinaria del 7 per mille:
a.. - applicabile a tutti gli immobili non compresi nel punto precedente (es. abitazioni non di residenza, uffici, negozi, opifici, aree fabbricabili ecc.)
b.. - L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati divenuti inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata, dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante tali condizioni.
Detrazioni
Per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo,non escluse dall’I.C.I. dalla normativa vigente viene riconosciuta la detrazione d'imposta di Euro 118,78 l'anno rapportata ai mesi nei quali l'immobile viene effettivamente utilizzato come abitazione principale. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti, l'ammontare della detrazione deve essere suddiviso in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di possesso. L'importo cosi' calcolato va indicato sul bollettino alla voce "detrazione per l'abitazione principale".
La detrazione va applicata all'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, qualora l'imposta dovuta per tale abitazione risulti inferiore alla detrazione, la parte di questa ancora disponibile puo' essere utilizzata solo per ridurre l'imposta dovuta per la pertinenza all'abitazione principale.
La detrazione spetta anche per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale ed affini fino al 2^ grado.
Maggiore detrazione per l'abitazione principale:
La normale detrazione di € 118,78 come sopra applicata, è elevata ad € 258,22 l'anno per l'abitazione di residenza a favore dei contribuenti ultrasessantacinquenni con reddito familiare inferiore a Euro 7.746,85 se unico occupante e ad Euro 10.329,13 se piu' occupanti. La detrazione spetterà fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e l'eventuale pertinenza, in proporzione ai mesi nei quali sussistono tutte le condizioni richieste. I soggetti aventi diritto dovranno presentare all'Ufficio Tributi del Comune - entro il termine per la presentazione della denuncia dei redditi 2005 - idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n° 445/2000 per dimostrare il possesso di tali requisiti.
La richiesta di maggior detrazione si intende tacitamente rinnovata fino a quando ne sussistono le condizioni. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche o controlli su quanto dichiarato.

VERSAMENTI
Il pagamento dell'ICI puo' essere effettuato :
In due rate ENTRO IL 16 GIUGNO 2011- l'acconto del 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune per l'anno precedente. DALL'1 AL 16 DICEMBRE 2011 il saldo, determinato dall'imposta dovuta per l'intero anno, calcolato sulla base delle delibere adottate dal Comune per l'anno di competenza, meno l'imposta versata in acconto.

In un'unica soluzione
ENTRO IL 16 GIUGNO 2011: sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso. NOTA:
L'imposta dovuta per l'intero anno va versata solo se d'importo superiore ad € 10,33. Il totale da versare deve essere arrotondato all’Euro, per difetto fino a 49 centesimi, per eccesso oltre i 49 centesimi)

I versamenti si effettuano
1) utilizzando i bollettini di c/c postale n.62586193 intestati a COMUNE DI MONTE PORZIO-ICI-Servizio Tesoreria, presso qualsiasi ufficio postale o presso la Tesoreria Comunale BancaSuasa Ag. Castelvecchio. I versamenti effettuati presso la Banca Suasa Ag, Castelvecchio non comportano commissioni aggiuntive.
2) Tramite modello di pagamento unificato (modello F24)

Versamento omesso o tardivo Chi non versa l'imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, e' soggetto ad una sanzione pari al 30% dell'imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 471/97. Il contribuente che versa l'imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

DICHIARAZIONI
L'art. 37, comma 53 del D.L. n° 223/2006 come modificato dalla Legge di conversione n° 248/2006 e poi dal comma 174 della Legge n° 296/2006 ha previsto che dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di cui all'art. 10, comma 4 del D.Lgs. 504/92. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta e resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. n° 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI) . Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, alla quale non siano seguiti ulteriori atti come sopra indicato, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI.

La dichiarazione ICI va presentata entro il termine per la presentazione della denuncia dei redditi dell’anno 2010. I modelli per la dichiarazione I.C.I 2011 sono disponibili gratuitamente presso l'Ufficio Tributi del Comune di Monte Porzio..

Aliquote ICI:
Anno 2010 Abitazione principale: aliquota ridotta del 6 per mille
Altri Immobili diversi dall’abitazione principale: aliquota ordinaria del 7%
Detrazione 1^ casa: Euro 118,78
Maggiore detrazione 1^ casa Euro 258,22


< Precedente   Prossimo >
Servizi
Servizi
Mappa del Sito
Organigramma
Posta Certificata
Servizi
News Letter
Contatti
Richiedi Documento Amministrativo
Tassi Assenza


Servizi
Abbiamo 22 visitatori online
Servizi
Notizie: 410
Link Web: 40
Visite: 1011281
Servizi
Sei soddisfatto dei servizi on line?
  
info
Comune di Monte Porzio
Viale Cante di Montevecchio, n.10 - 61040 Monte Porzio (PU)
Partita IVA: 00360470419 - Codice Fiscale: 81001610419
Tel. 0721/956000 - Fax: 0721/956027
credit
sviluppato da 3innova.com