Descrizione:
Il divorzio scioglie il vincolo coniugale, ma fra gli ex coniugi permangono molti rapporti soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti economici e i figli minori.
Il divorzio comporta lo scioglimento del matrimonio civile.
Per i matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) il divorzio incide solo sugli effetti civili.
Quindi, chi divorzia per la Chiesa risulta ancora sposato (finché non viene pronunciato l’annullamento) e perciò non si può risposare con rito religioso.
Il divorzio può essere richiesto in base alla legge nei seguenti casi:
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a) quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la sentenza di separazione giudiziale.
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b) Se l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all’estero.
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c) Se l’altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni o all’ergastolo, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d’incapace ai danni del coniuge o di un figlio.
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d) Se il matrimonio non è stato consumato.
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e) Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso.
Per ottenere il divorzio è sempre necessaria l’assistenza di un avvocato.
Il divorzio può essere:
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- consensuale (le due parti sono già d’accordo);
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- contenzioso;
Procedura:
I Tribunali inviano all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Monte Porzio le sentenze di divorzio emesse in Italia e relative ai matrimoni celebrati nel Comune, in modo che possa essere effettuata l’annotazione a margine dei relativi atti.
Il divorzio acquista efficacia, agli effetti civili, dal giorno di annotazione della sentenza.
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