|
Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni |
|
|
LEGGE N. 448/97 – ART. 27:
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Normativa:
La Legge 23 dicembre 1197 n. 448 all’art. 27, disciplina la fornitura, totale o parziale, dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria di primo (scuola media) e secondo grado, che provengono da famiglie che si trovino in particolari situazioni economiche.
Mentre, per gli alunni della scuola elementare rimane ferma la gratuità dei libri, a prescindere dal reddito.
Condizioni per l’accesso:
Per poter accedere a tale tipo di contribuzione è necessario possedere i seguenti requisiti:
-
1. residenza anagrafica nel Comune in cui viene presentata l’istanza;
-
2. indicatore economico equivalente (ISEE) della famiglia inferiore o uguale ad € 10.632,94 al fine di uniformare il requisito di accesso a quello di altre forme di agevolazioni riguardanti il diritto allo studio ordinario (per l’individuazione dell’Indicatore Economico Equivalente si applica il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130);
-
3. le istanze prodotte dai propri residenti, titolari di potestà genitoriale, devono essere presentate sull’apposito modello di richiesta (Allegato A), sia per gli alunni frequentanti Istituti scolastici ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni vicini che per quelli frequentanti istituti scolastici in Regioni limitrofe alle Marche.
Il modello di richiesta è reperibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune;
-
4. le istanze sono riferite all’anno scolastico che l’alunno andrà a frequentare nell’anno successivo a quello in cui viene fatta la domanda;
|