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Sostegno alle locazioni private-Condizioni Requisiti e termini di accesso Stampa E-mail
LEGGE N. 431/98 – ART. 11:
SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI PRIVATE CONDIZIONI, REQUISITI E TERMINI DI ACCESSO


Informazioni e presentazione della domanda:
Ufficio Segreteria – Protocollo (Dott.ssa Monia Canestrari)
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 giovedi dalle ore 17,30 alle ore 19.00
Tel.: 0721/956026
E-mail: protocollo@comune.monte-porzio.pu.it


Normativa:
La Legge 9 dicembre 1998 n. 431 all' art. 11 ha istituito il Fondo Nazionale per la concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori di immobili. Il Decreto Ministeriale LL.PP. 07/06/1999 ha definito i requisiti minimi di accesso ai benefici da parte dei conduttori e la Delibera di Giunta Regionale n. 1063/2002 ha definito le modalità di funzionamento del fondo.

Condizioni per l’accesso:
Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari conduttori di immobili ad uso abitativo in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI OGGETTIVI:
  • a) conduzione di un appartamento di civile abitazione di proprietà sia privata, sia pubblica, iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;
  • b) titolarità di un contratto di locazione per abitazione principale, non avente natura transitoria, regolarmente registrato ai sensi di legge;
  • c) pagamento di un canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore ad € 413,16;
REQUISITI SOGGETTIVI:
  • 1) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso solo se munito di permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lvo n. 286/98;
  • 2) residenza anagrafica nel Comune di Monte Porzio e nell’alloggio per il quale si richiede il contributo;
  • 3) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e/o abitazione relativi ad un alloggio, ubicato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 44/97, testo vigente.
    A norma del predetto articolo, si considera adeguato alle esigenze del nucleo familiare l’alloggio avente una superficie utile abitabile, misurata al netto dei muri perimetrali e dei muri interni, non inferiore a:
    • - mq. 45, per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
    • - mq. 60, per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
    • - mq. 75, per un nucleo familiare composto da 5 persone;
    • - mq. 95, per un nucleo familiare composto da 6 o più persone;
    • 4) reddito annuo del nucleo familiare stabilito nelle due seguenti classi:
      • 4.1 IMPONIBILE, non superiore a due pensioni minime INPS per l’anno 2005 (Euro 10.920,52), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (quattordicipercento);
      • 4.2 CONVENZIONALE, calcolato con le modalità stabilite dalle vigente legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica (giusto art. 9 della L.R. n. 44/97, testo vigente) non superiore al limite di accesso all’edilizia popolare stabilito per l’anno 2005 in Euro 13.094,00; l’incidenza del canone locativo del 24% (ventiquattropercento) sarà calcolata però con riferimento al reddito familiare imponibile.

    I requisiti oggettivi e soggettivi sopraesposti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando nonché permanere al momento e nel corso dell’erogazione dei contributi.

    La domanda di contributo può essere trasmessa a mezzo servizio postale o recapitata direttamente al Comune, utilizzando gli appositi modelli in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

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